Art. 10.

      1. A seguito dei provvedimenti di volturazione di cui all'articolo 9, gli atti

 

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costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi, insieme ai provvedimenti medesimi, al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.